Statuto associazione gioidè

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ Gioidè ”
Articolo 1
E' costituita l'Associazione denominata Gioidè. L'Associazione, ai sensi della legge 11/8/1991 n. 266 e della legge regionale 7/6/1994 n. 22, possiede le caratteristiche e le finalità di un «Organismo di volontariato», ha esclusivamente fini di solidarietà e non ha scopo di lucro, neanche indiretto. Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Ai beneficiari dei servizi dell’associazione non può essere richiesto alcun pagamento per i servizi resi. L’associazione è apartitica, autonoma e indipendente La sua durata è fissata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto.
SEDE - FINALITÀ
Articolo 2
L'Associazione ha la sua sede provvisoria a San Giovanni Gemini in via Bartolo Longo 1. L'Associazione potrà istituire proprie succursali, agenzie, sub-agenzie e rappresentanze nell'ambito della Regione Siciliana e del territorio nazionale.
Articolo 3
L'Associazione ha le seguenti finalità:
A )individuare strumenti adeguati ed efficaci, in grado di: diffondere la cultura giovanile, ideare e mettere in atto occasioni di confronto, di interscambio di idee, di conoscenza ma anche di accoglienza, in breve, opportunità di formazione e crescita.
B ) Potenziare al massimo le qualità naturali dei ragazzi e dei cittadini portando avanti tutte quelle iniziative a favore di una cultura di legalità, di pace, di giustizia, di solidarietà tra i popoli, nel volontariato e nell’ accoglienza del diverso in chiave interconfessionale ed interreligiosa;
